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Studio Giovanni
Piccinni

Elaborazione Paghe · Consulenza del Lavoro · Trani e Matera

Assistenza professionale integrata per aziende e privati nella gestione del lavoro, nelle relazioni sindacali, nella previdenza e nella compliance fiscale.

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Chi Siamo

Consulente del Lavoro
a Trani e Matera

La missione dello Studio è soddisfare le esigenze di gestione delle risorse umane della propria clientela, utilizzando le risorse tecnologiche più avanzate per consentire una gestione immediata e flessibile di ogni necessità.

L'obiettivo è la soddisfazione globale del Cliente, sviluppando la migliore soluzione possibile, personalizzata sulla base delle specifiche esigenze aziendali e individuali.

Con studio a Trani e ricevimento su appuntamento a Matera, assistiamo aziende e privati della provincia di Barletta-Andria-Trani e della provincia di Matera, con gestione documentale interamente digitale.

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Esperienza

Decenni di consulenza specializzata nel diritto del lavoro e nella previdenza sociale.

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Tecnologia

Strumenti digitali avanzati per una gestione rapida e precisa di ogni pratica.

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Affidabilità

Rapporto professionale duraturo fondato sulla fiducia e sulla riservatezza.

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Aggiornamento

Monitoraggio continuo delle normative per garantire sempre la massima compliance.

Cosa Facciamo

Attività dello Studio

01

Assistenza Fiscale

Dichiarazioni annuali e periodiche per persone fisiche e imprese, con abilitazione all'inoltro telematico diretto al Ministero delle Finanze. Perizie e contenzioso tributario.

02

Elaborazione Buste Paga

Gestione completa delle buste paga e dei cedolini per aziende di ogni dimensione nella provincia BAT. Calcolo contributi previdenziali, TFR, conguagli fiscali e trasmissioni telematiche INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Affidaci le tue paghe a Trani per una gestione precisa e puntuale.

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03

Diritto del Lavoro

Consulenza su contrattualistica, assunzioni, licenziamenti, gestione disciplinare, rapporti con le OO.SS. e vertenze individuali e collettive.

04

Previdenza Sociale

Gestione pratiche pensionistiche, riconoscimento contributi, ricongiunzioni, totalizzazioni e assistenza nelle controversie con INPS e INAIL.

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05

Sicurezza sul Lavoro

Coordinamento degli adempimenti D.Lgs. 81/2008 in collaborazione con aziende specializzate: DVR, formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria, con gestione diretta degli infortuni e dei rapporti con l'INAIL.

06

Consulenza Previdenziale

Pianificazione pensionistica personalizzata, calcolo dell'anzianità contributiva, valutazione delle diverse opzioni di uscita dal lavoro e assistenza nella scelta della gestione previdenziale più conveniente.

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07

Mediazione e Arbitrato

Assistenza in sede di conciliazione sindacale e nelle procedure di mediazione e arbitrato per la risoluzione delle controversie di lavoro.

08

Formazione Finanziata

Formazione finanziata tramite i fondi interprofessionali.

09

Vertenze in materia di Lavoro

Assistenza e rappresentanza nelle vertenze individuali e collettive di lavoro, dalla fase stragiudiziale alle procedure conciliative presso l'Ispettorato del Lavoro e le sedi sindacali.

PrassiAlert · Aggiornamenti Normativi

Ultimi Documenti Pubblicati

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20Lug
2026
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”. Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

✦ Sintesi AI

Dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni possono accedere alla CIGO senza che i periodi di sospensione siano computati nel limite massimo di 52 settimane. Non è richiesto il versamento del contributo addizionale per tali richieste. Le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo all'evento di sospensione. Per gli operai agricoli, il CISOA è riconosciuto anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario contrattuale, senza il requisito delle 181 giornate lavorative. Le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall'inizio dell'evento e possono essere inviate a partire dal 24 luglio 2026. Per eventi dal 1° al 23 luglio 2026, il termine è esteso a 30 giorni. Le domande di CISOA devono utilizzare le causali specifiche per riduzione o sospensione. Il pagamento sarà diretto dall'INPS. I datori di lavoro devono seguire le modalità di invio consuete per le domande di integrazione salariale e compilare i flussi Uniemens/PosContributiva con i codici appropriati. Per il monitoraggio delle spese, sono stanziati 4,9 milioni di euro per la CIGO e 10,3 milioni di euro per il CISOA. Le disposizioni contabili sono dettagliate in precedenti circolari e messaggi.

20Lug
2026
Agenzia Entrate - Interpelli

Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente – Residenza continuativa in un Paese white list – Articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

✦ Sintesi AI

Il trattamento fiscale degli interessi sui buoni postali fruttiferi per i soggetti non residenti, come nel caso di un cittadino italiano residente in Svizzera, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,5% salvo esenzioni. La Svizzera è inclusa nella white list, il che consente l'esenzione dall'imposta sostitutiva se il beneficiario mantiene la residenza in tale Paese durante tutto il periodo di possesso dei buoni. È necessario che i titoli siano depositati presso un intermediario residente in Italia. Per beneficiare dell'esenzione, è richiesta un'attestazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza, che dimostri la continuità della residenza in un Paese white list. In alternativa, è possibile presentare un'autocertificazione, redatta secondo un modello approvato, al momento del pagamento. Se la residenza del beneficiario è cambiata durante il periodo di possesso dei buoni, l'attestazione deve riguardare ciascun Paese di residenza. L'istanza di interpello ha confermato che, se i buoni sono depositati presso Poste Italiane e le condizioni di residenza sono rispettate, l'Istante potrebbe beneficiare dell'esenzione. È fondamentale che la documentazione sia corretta e presentata in tempo per evitare problematiche di doppia imposizione.

20Lug
2026
Agenzia Entrate - Interpelli

Fusione per incorporazione di fondi UCITS irlandesi con fondi UCITS lussemburghesi – Irrilevanza fiscale in capo agli investitori residenti – Articolo 10–ter della legge 23 marzo 1983, n. 77

✦ Sintesi AI

Le operazioni di fusione per incorporazione tra fondi UCITS irlandesi e lussemburghesi non generano redditi di capitale imponibili per gli investitori italiani. La fusione, che avviene senza liquidazione, prevede l'assegnazione di azioni nei fondi riceventi secondo un rapporto di cambio fisso di 1:1, garantendo la continuità dell'investimento. È necessaria l'approvazione degli azionisti dei fondi assorbiti con una maggioranza qualificata e il nulla osta della Central Bank of Ireland. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che tali operazioni, se effettuate nel rispetto della normativa, non rientrano tra gli eventi tassabili previsti dall'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, che stabilisce una ritenuta del 26% sui proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo. La fusione non comporta la cessazione dell'investimento da parte degli azionisti, escludendo quindi la configurabilità di cessione o trasferimento. Gli investitori devono essere informati che l'assegnazione delle quote dei fondi riceventi non sarà soggetta a tassazione, mantenendo la neutralità fiscale dell'operazione. È fondamentale che le operazioni siano documentate e conformi alle disposizioni regolamentari per garantire la validità della posizione fiscale.

17Lug
2026
Agenzia Entrate - Provvedimenti

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi

✦ Sintesi AI

Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni per le spese sostenute nel 2026 deve avvenire tramite un nuovo modello approvato, che include le istruzioni per l’esercizio delle detrazioni per interventi edilizi. Il modello è utilizzabile per le opzioni relative allo sconto in fattura o alla cessione del credito, come previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11. La trasmissione del modello e delle specifiche tecniche deve iniziare dal 23 luglio 2026. Le comunicazioni devono essere inviate entro il 16 marzo 2027. L’Agenzia delle entrate effettuerà controlli automatici sul contenuto delle comunicazioni, che potrebbero portare allo scarto delle stesse. Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate. I soggetti interessati sono coloro che intendono esercitare le opzioni per le detrazioni relative agli interventi edilizi, in particolare per il Superbonus. È fondamentale che i destinatari si attengano alle scadenze e alle modalità di comunicazione stabilite per evitare problematiche nella fruizione delle detrazioni. Le disposizioni compatibili con il provvedimento del 7 agosto 2025 rimangono applicabili.

17Lug
2026
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2026

✦ Sintesi AI

Gli importi giornalieri per le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari sono stati aggiornati per il 2026. Le retribuzioni di riferimento, stabilite dal decreto del 22 maggio 2026, devono essere utilizzate per calcolare le prestazioni economiche. È fondamentale che le prestazioni già liquidate temporaneamente sulla base dei salari convenzionali del 2025 siano riliquidate secondo i nuovi importi. Per le prestazioni di maternità/paternità, il reddito medio convenzionale giornaliero per il 2026 è fissato a 66,86 euro. Le retribuzioni medie giornaliere valide per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni sono applicabili solo a questi lavoratori nel settore agricolo, dove continuano a essere in vigore i salari medi convenzionali determinati annualmente per ciascuna provincia. I destinatari, inclusi dirigenti e responsabili delle agenzie, devono assicurarsi che le nuove retribuzioni siano applicate correttamente e che le prestazioni siano riliquidate in conformità con le disposizioni aggiornate. È necessario prestare attenzione alle scadenze per il calcolo e l'erogazione delle prestazioni, in modo da garantire la conformità normativa e il corretto pagamento ai beneficiari.

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